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Protezione dei consumatori: come cambiano i contratti energetici nel 2025
24/01/2025

Chi ci ha scelti lo sa: per noi la trasparenza e la correttezza sono da sempre alla base del rapporto con i nostri clienti. Non usiamo call center per proporre contratti, ci teniamo a rendere le nostre bollette e ogni comunicazione più chiare possibile, e per qualsiasi dubbio siamo sempre a completa disposizione online, telefonicamente, via mail e soprattutto con i nostri punti vendita sul territorio.
Oggi siamo felici che, grazie ad ARERA, anche a livello normativo siano entrate in vigore norme più stringenti, in particolare per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, con nuove disposizioni per le comunicazioni relative alle modifiche contrattuali. Un modo per rendere il settore più rispettoso e responsabile nei confronti del consumatore.
Ecco le principali novità.
Non basta più un “sì” al telefono.
Sarà necessaria un’informativa su supporto “durevole” ovvero tramite lettera postale o un file inviato per posta elettronica con oggetto che chiarisca subito il contenuto del messaggio. Il consenso telefonico non avrà quindi efficacia in mancanza di un contratto fisico o digitale visionato e approvato dal consumatore.
Nuovi tempi di preavviso.
Almeno 3 mesi dall’entrata in vigore di aumenti dovuti a variazioni unilaterali da parte del gestore o per rinnovi. Il preavviso può essere anche di un solo mese, se il prezzo applicato al cliente si riduce. In ogni caso va comunicato su supporto durevole.
Risarcimento per variazioni comunicate in ritardo.
Si prevede un indennizzo automatico, pari a 30 euro da devolvere al cliente. E per omessa comunicazione, le variazioni saranno da considerarsi nulle e non potranno essere applicate.
L’onere della prova al fornitore.
In caso di contestazioni per mancate comunicazioni. ARERA ha stabilito che sarà il fornitore a dover dar prova di aver informato il cliente nei tempi e nei modi previsti, ribaltando così l’attuale situazione in cui era il cliente a dover rispondere.
Responsabilità per telemarketing ai fornitori.
Saranno le aziende fornitrici a essere garanti e responsabili della correttezza e trasparenza dei partner si appoggiano per attività di teleselling.
Maggior tempo per ripensarci.
Per il diritto di ripensamento si passa dai 14 giorni ai 30 per contratti stipulati nel corso di visite commerciali “porta a porta” non richieste.
Un cambio di rotta importante e necessario che segna una nuova epoca nel rapporto tra fornitore e consumatore. Rapporto che noi di Tea Energia abbiamo da sempre salvaguardato perché siamo convinti che la fiducia del cliente sia il miglior successo.