I tuoi diritti

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Disciplina della morosità

Morosità relativa alla fornitura di gas naturale

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in fattura, il Cliente dovrà corrispondere a Tea Energia, senza necessità di formale messa in mora, i seguenti interessi:

  1. Clienti finali domestici: interessi moratori calcolati su base annua pari, per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo, al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data dell’inadempimento e, per i giorni successivi, al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data dell’inadempimento aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali;
  2. Clienti finali non-domestici: interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 per tutto il periodo di ritardo.

In caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti (ivi inclusi quelli derivanti da fatture emesse ai sensi del sistema indennitario eventualmente applicabile nel caso di specie), Tea Energia ha facoltà di costituire in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di pagamento indicata in fattura. La comunicazione potrà essere inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui risulti disponibile un indirizzo PEC. Nella comunicazione di costituzione in mora è indicato il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della fattura insoluta.

L’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato presentando idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

  • fax al numero indicato in fattura e/o nella costituzione in mora;
  • direttamente presso gli sportelli di Tea Energia.

Nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto a comunicare e dimostrare l’avvenuto pagamento con le modalità sopra indicate, Tea Energia sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a tale mancanza.

In caso di morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un PDR disalimentabile, Tea Energia, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque non inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della stessa, si riserva di richiedere al Distributore o, se del caso, al Trasportatore la chiusura del PDR per sospensione della Fornitura per morosità.

In tal caso, per arrestare le procedure di sospensione sopra descritte, ove le tempistiche stabilite dal TIMG (Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i.) lo consentano, o per ottenere la riattivazione della Fornitura, una volta sospesa, l’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato presentando idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

  • fax al numero 0376 412297;
  • email all’indirizzo riattivazioni@teaspa.it.

Nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto a comunicare e dimostrare l’avvenuto pagamento con le modalità sopra indicate, Tea Energia sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a tale mancanza.

Tea Energia si riserva di dichiarare risolto di diritto il Contratto alla prima data utile compatibile con le tempistiche previste dal SII e dalle norme di tempo in tempo vigenti e di procedere alla richiesta di risoluzione contrattuale al SII.

Qualora la chiusura del PDR per sospensione della Fornitura per morosità non fosse possibile, Tea Energia si riserva di richiedere al Distributore o, se del caso, al Trasportatore il ricorso all’intervento di interruzione dell’alimentazione tramite intercettazione sulla rete di distribuzione o sull’impianto di derivazione di utenza con oneri a carico del Cliente moroso. L’esecuzione dell’intervento comporterà la risoluzione di diritto del Contratto.

Nel caso in cui l’intervento di interruzione non risulti fattibile (tecnicamente o economicamente) o abbia avuto esito negativo, Tea Energia si riserva di dichiarare risolto di diritto il Contratto alla prima data utile compatibile con le tempistiche previste dal SII e dalle norme di tempo in tempo vigenti e di procedere alla comunicazione di risoluzione contrattuale al SII.

In caso di morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un PDR non disalimentabile, Tea Energia si riserva di dichiarare risolto di diritto il Contratto alla prima data utile compatibile con le tempistiche previste dal SII e dalle norme di tempo in tempo vigenti e di procedere alla comunicazione di risoluzione contrattuale al SII.

Il Cliente solleva Tea Energia da ogni responsabilità derivante dalla sospensione o dall’interruzione della Fornitura di gas.

La chiusura del PDR per sospensione della Fornitura per morosità non può essere richiesta nel caso di debito inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un’equivalente forma di garanzia, e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.

Inoltre, in caso di pagamento parziale, Tea Energia si riserva, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nel seguente ordine: agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, alle maggiori spese di esazione, al capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.

Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento e degli interessi di mora. È tenuto inoltre a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione, interruzione e/o riattivazione della Fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dal Distributore, dal Trasportatore o da ARERA, così come le eventuali spese legali sostenute da Tea Energia e ogni altro importo a quest’ultima dovuto nel Mercato libero per la gestione amministrativa della pratica. Fermo quanto spettante al Distributore e/o Trasportatore in virtù dei relativi listini, gli eventuali oneri amministrativi di volta in volta dovuti a Tea Energia per la gestione amministrativa della pratica sono pubblicati sul Listino prestazioni Tea Energia.

Tea Energia si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 cod. civ.

In caso di decesso del Cliente, eventuali pagamenti rimasti insoluti verranno integralmente richiesti agli aventi causa del Cliente.

Tea Energia si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

In caso di PDR direttamente allacciati alla rete di trasporto, Tea Energia si attiverà ai sensi delle eventuali particolari previsioni di cui al Codice di Rete di Trasporto, ove incompatibili o complementari alle presenti disposizioni.

Infine, nei casi previsti dalla normativa, Tea Energia si riserva la facoltà di richiedere l’indennizzo di cui al TISIND (Allegato A alla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i.).

Morosità relativa alla fornitura di energia elettrica

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in fattura, il Cliente dovrà corrispondere a Tea Energia, senza necessità di formale messa in mora, i seguenti interessi:

  1. Clienti finali domestici: interessi moratori calcolati su base annua pari, per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo, al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data dell’inadempimento e, per i giorni successivi, al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data dell’inadempimento aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali;
  2. Clienti finali non-domestici: interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 per tutto il periodo di ritardo.

In caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti (ivi inclusi quelli derivanti da fatture emesse ai sensi del sistema indennitario eventualmente applicabile nel caso di specie), Tea Energia ha facoltà di costituire in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di pagamento indicata in fattura. La comunicazione potrà essere inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui risulti disponibile un indirizzo PEC. Nella comunicazione di costituzione in mora è indicato il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della fattura insoluta.

L’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

  • fax al numero indicato in fattura e/o nella costituzione in mora;
  • direttamente presso gli sportelli di Tea Energia.

Nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto a comunicare e dimostrare l’avvenuto pagamento con le modalità sopra indicate, Tea Energia sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a tale mancanza.

In caso di morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un POD disalimentabile, Tea Energia, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque non inferiore a 25 (venticinque) giorni solari, in caso di Cliente alimentato in bassa tensione per il quale sussistano le condizioni tecniche del Misuratore per la riduzione di potenza, o a 40 (quaranta) giorni solari, in tutti gli altri casi, dalla notifica della stessa, si riserva di richiedere al Distributore la chiusura del POD per sospensione della Fornitura per morosità. Si precisa che, nel caso il Cliente sia alimentato in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, prima della sospensione della Fornitura verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

In tal caso, per arrestare le procedure di sospensione sopra descritte, ove le tempistiche stabilite dal TIMOE (Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i.) lo consentano, o per ottenere la riattivazione della Fornitura, una volta ridotta o sospesa, l’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato presentando idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

  • fax al numero 0376 412297;
  • email all’indirizzo riattivazioni@teaspa.it.

Nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto a comunicare e dimostrare l’avvenuto pagamento con le modalità sopra indicate, Tea Energia sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a tale mancanza.

Tea Energia si riserva di dichiarare risolto di diritto il Contratto alla prima data utile compatibile con le tempistiche previste dal SII e dalle norme di tempo in tempo vigenti e di procedere alla comunicazione di risoluzione contrattuale al SII.

Qualora la chiusura del POD per sospensione della Fornitura per morosità non fosse fattibile, Tea Energia si riserva di richiedere il ricorso all’intervento di interruzione dell’alimentazione sotto forma di lavoro complesso con oneri a carico del Cliente moroso. L’esecuzione dell’intervento comporterà la risoluzione di diritto del Contratto.

Nel caso in cui l’intervento di interruzione non risulti fattibile (tecnicamente o economicamente) o abbia avuto esito negativo, Tea Energia si riserva di dichiarare risolto di diritto il Contratto alla prima data utile compatibile con le tempistiche previste dal SII e dalle norme di tempo in tempo vigenti e di procedere alla comunicazione di risoluzione contrattuale al SII.

In caso di morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un POD non disalimentabile, Tea Energia si riserva di dichiarare risolto di diritto il Contratto alla prima data utile compatibile con le tempistiche previste dal SII e dalle norme di tempo in tempo vigenti e di procedere alla comunicazione di risoluzione contrattuale al SII.

Il Cliente solleva Tea Energia da ogni responsabilità derivante dalla sospensione o dall’interruzione della Fornitura di energia elettrica.

La chiusura del POD per sospensione della Fornitura per morosità non può essere richiesta nel caso di mora dovuta ad un debito inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un’equivalente forma di garanzia, e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.

Inoltre, in caso di pagamento parziale, Tea Energia si riserva, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nel seguente ordine: agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, alle maggiori spese di esazione, al capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.

Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento e degli interessi di mora. È tenuto inoltre a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione, interruzione e/o riattivazione della Fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dal Distributore o da ARERA, così come le eventuali spese legali sostenute da Tea Energia ed ogni altro importo a quest’ultima dovuto per la gestione amministrativa della pratica Fermo quanto spettante al Distributore e/o Trasportatore in virtù dei relativi listini, gli eventuali oneri amministrativi di volta in volta dovuti a Tea Energia per la gestione amministrativa della pratica sono pubblicati sul Listino prestazioni Tea Energia.

Tea Energia si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 cod. civ..

In caso di decesso del Cliente, eventuali pagamenti rimasti insoluti verranno integralmente richiesti agli aventi causa del Cliente.

Tea Energia si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

Infine, nei casi previsti dalla normativa, Tea Energia si riserva la facoltà di richiedere l’indennizzo di cui al TISIND (Allegato A alla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i.).

Morosità relativa al Canone RAI

Tea Energia non applica alcuna sanzione o interesse di mora e non procede in nessun caso alla sospensione della fornitura per morosità per insoluti relativi esclusivamente al Canone RAI, in quanto l’attività di recupero di tale credito e qualsiasi contestazione in merito competono esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui gli insoluti si riferiscano al secondo anno solare precedente a quello in corso, il relativo pagamento deve necessariamente essere effettuato mediante modello F24.

Informazioni relative agli indennizzi automatici

Il mancato rispetto della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura implica l’applicazione di specifici indennizzi automatici.
Maggiori dettagli sono reperibili alla pagina Informazioni su standard di qualità e indennizzi.